Formazione

Formazione

10 Dicembre 2020

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 36 e 37 prevede che tutti i lavoratori che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda pubblica e/o privata vengano adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza sul lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di formare i suoi dipendenti entro i 60 giorni dall'assunzione (indipendentemente dal tipo di contratto stipulato).

Gli obblighi di informazione, formazione e addestramento riguardano :

* L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori attraverso il  “corso di formazione generale”  (i contenuti sono gli stessi per tutti i lavoratori indipendentemente dalla mansione e dalla tipologia di azienda presso cui lavorano) ed il  “corso di formazione specifica” in cui vengono analizzati i rischi specifici cui i lavoratori sono esposti. 
In base al cordice ATECO aziendale si distinguono i cordi in basso, medio oppure alto rischio.

* La formazione dei lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze;

* La formazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione qualora sia individuato nella figura del datore di lavoro (qualora fosse interno all'azienda);

* La formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza quando eletto dai lavoratori (in caso non si nominasse l' RLS Territoriale);

* La formazione dei dirigenti e dei prepostii;

* La formazione dei lavoratori addetti al montaggio, smontaggio e uso dei ponteggi;

* La formazione dei lavoratori addetti all’uso delle attrezzature di lavoro;

* Lavoratori e preposti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

* La formazione dei lavoratori e preposti addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare.

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